Indice

  

Capitolo 1

> 1.2

> 1.3

  

Capitolo 2

> 2.1

> 2.2

> 2.3

  

Capitolo 3

> 3.1

> 3.2

> 3.3

  

Capitolo 4

> 4.1

> 4.2

> 4.3

> 4.4

> 4.5

>> 4.5.1

>> 4.5.2

>> 4.5.3

>> 4.5.4

>> 4.5.5

>> 4.5.6
>> 4.5.7

  

Capitolo 5

   

Capitolo 6

> 6.1

> 6.2

> 6.3

> 6.4

> 6.5

> 6.6

>> 6.6.1

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>> 6.6.3

>> 6.6.4

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>> 6.6.6

>> 6.6.7

>> 6.6.8

>> 6.6.9

>> 6.6.10

>> 6.6.11

>> 6.6.12

>> 6.6.13

>> 6.6.14

  

Capitolo 7

  

Capitolo 8

  

  

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1.1 Premessa generale

   

Il concetto di rifiuto è una acquisizione relativamente recente derivata dalla rivoluzione industriale, momento da cui attività antropiche vanno ad ingerire, in via sempre maggiore, sull’ecosistema. Nell'equilibrio ecologico naturale, infatti, l’elemento di stabilità è dato dall’esistenza di cicli chiusi, cioè da una catena di processi spontanei che ricostruiscono le condizioni di partenza, ricomponendo materia ed energia del sistema senza dispersione ne scarti. Il sistema produttivo delle moderne civiltà industrializzate, interrompe i cicli di recupero creando materiali artificiali non recuperabili spontaneamente dall’ecosistema e trasferendo singole materie in ambienti lontani e diversi da quelli in cui si sono originate. Questi due processi, insieme al diffondersi della cultura del “usa e getta”,  hanno fatto si che si concentrassero alte quantità di materia non più considerata utile al sistema economico sull’ecosistema.

Quest’ultimo è incapace di decomporre e riutilizzare componenti come vetro, plastica o i composti tossici presenti nei rifiuti. Si rende quindi necessario attuare delle azioni per ricondurre tali materie alla compatibilità piena con l’ecosistema. Disinquinare però, si è tradotto in molti casi nel trasferimento dei fattori inquinanti dall’atmosfera e dai i corpi idrici direttamente sul suolo tramite il deposito in discarica. Questa logica del disinquinamento è stata applicata anche agli stessi rifiuti nel momento in cui, anziché ridurli alla fonte o recuperali, si è voluti distruggere,  senza considerare che le tecnologie di smaltimento possono sempre e solo condurre ad una diminuzione o ricollocazione dei rifiuti, ma mai ad una loro risoluzione integrale e definitiva.

Una corretta politica di gestione dei rifiuti deve essere una politica globale, attenta a tutto il ciclo del prodotto che a fine vita diventa rifiuto; importante è agire sin dal livello di progettazione del bene e successivamente nelle varie fasi della sua vita: produzione, distribuzione e consumo.

Si evince da un lato la necessità di intervenire con azioni preventive atte a diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte, incoraggiare il recupero nelle sue tre forme di riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico, in particolare incentivando le raccolte selettive, dall’altro risulta indispensabile garantire la sostenibilità anche nelle forme di smaltimento attraverso la creazione di una rete di impianti di trattamento e di smaltimento che facciano ricorso alla migliore tecnologia disponibile che comporti possibili forme di recupero (impianti di trattamento con produzione di CDR e compost ed impianti di combustione con recupero energetico). Le linee programmatiche tracciate trovano riscontro nella vigente normativa comunitaria e in quella nazionale (Decreto legislativo 22/97) con le quali viene introdotto un ordine di priorità per le diverse fasi di vita dei rifiuti, che in estrema sintesi si può così articolare in ordine decrescente:

  • riduzione della produzione e della pericolosità;

  • riutilizzo e riciclaggio;

  • recupero, nelle sue diverse forme (materia, energia);

  • smaltimento in condizioni di sicurezza.

Smaltire i rifiuti equivale  a trasformarli non ad eliminarli, dando comunque luogo a rifiuti, anche se di natura diversa.

La normativa vigente, in regola con l’armonizzazione delle norme comunitarie, traduce lo smaltimento dei rifiuti come potenziale di recupero di materie ed energie dagli stessi. Ciò significa che la norma in generale auspica il recupero, inteso come recupero di materia come prima tappa, il riciclo in senso più lato come seconda, il recupero di energia dai rifiuti ed infine altre forme di smaltimento.

  

   

1.2 Linee strategiche del progetto

  

La più moderna metodologia per razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti Speciali prevede di affrontare il problema partendo non già dalla collocazione finale (come nel passato), bensì dallo sforzo inteso a ridurre  l’impatto del  rifiuto prodotto.

Certamente gli interventi più efficaci a questo fine sono di livello nazionale ed internazionale.

Ridurre la quantità e variare la qualità del rifiuto, rendendolo più facilmente ricuperabile e smaltibile a costi contenuti, pur salvaguardando la protezione ambientale, significa intervenire sul processo produttivo e quindi a livelli diversi da quello regionale e provinciale.

In questa logica, diventa importante anche il sistema di conferimento.

Quello dei rifiuti Speciali assume particolare importanza  in quanto pur di volume contenuto rispetto agli R.S.U. risulta di elevato impatto ambientale il suo smaltimento.

 Sarebbe pertanto più appropriato parlare di conferimento differenziato e non di raccolta differenziata.

Il rifiuto cioè diventa non già un sottoprodotto privo di valore aggiunto, ma un insieme di sottoprodotti ulteriormente utilizzabili e di per se stessi, in alcuni casi, di difficile e/o rischioso smaltimento, per i quali si prospetta la massima riutilizzazione possibile e la riduzione.

Si può quindi proporre,  le linee guida seguenti:

  • incentivazione dei cittadini e delle imprese alla riduzione della produzione dei rifiuti (Speciali ed assimilabili);

  • smaltimento integrato dei rifiuti.

Questo sistema sostanzialmente prevede:

  1. l’attivazione di un sistema generalizzato e coordinato di raccolta sull’intero territorio provinciale;

  2. l’ottimizzazione del sistema di impianti a tecnologia complessa che privilegino la trasformazione di materia e, quando possibile, il recupero energetico;  

  

    

Linee guida di pianificazione e Obiettivi

 

Lo studio  prevede l’elaborazione di  progetti di impianti a tecnologia complessa in grado di soddisfare l’impatto ambientale derivante da tradizionali tecniche di smaltimento e l’abbattimento dei relativi costi.

Lo studio quindi avrà per obiettivi:

  • il contenimento dell’impatto ambientale e socio-economico dello smaltimento che raccolga ed elabori i dati di base necessari ad un controllo ed ad una pianificazione dinamica (in movimento) degli Speciali, Speciali Assimilabili e Pericolosi;

  • la valorizzazione e l’incremento delle quantità di materie ricuperabili, attraverso la pianificazione della raccolta;

  • la sperimentazione pianificata di impianti  pilota tecnologicamente avanzati;

  • l’ottimizzazione del recupero di risorse dai rifiuti, sia attraverso il recupero di materie riutilizzabili sia - come principio - attraverso il recupero energetico dei rifiuti combustibili;

  • la definizione delle capacità, del numero e della tipologia degli impianti a tecnologia complessa, nonché la loro localizzazione;

Il raggiungimento dei predetti obiettivi avverrà mediante:

  • l’acquisizione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti Speciali, Speciali Assimilabili e Pericolosi;

  • l’analisi del sistema organizzativo e gestionale;

  • l’individuazione di idonee modalità di raccolta, trasporto e stoccaggio nonché delle tecnologie e dei processi avanzati di trattamento e smaltimento finale tra i soggetti pubblici e privati;

  • l’individuazione dei soggetti titolari degli interventi del progetto;

  • la valutazione del fabbisogno economico-finanziario;

  • la definizione delle fasi di attuazione del progetto ;

  • la pianificazione degli interventi di informazione, formazione e coinvolgimento degli utenti;

  • l’individuazione di attività finalizzate alla promozione e sviluppo della minor produzione dei rifiuti.

Il Progetto  persegue le seguenti finalità:  

 

a) individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento (domanda di smaltimento) indicato distintamente per i  Rifiuti urbani (frazione da raccolta differenziata ), urbani pericolosi,  Speciali e Speciali  Pericolosi di origine produttiva e commerciale, per i rifiuti sanitari, quelli pericolosi di origine domestica (R.U.P.), gli ingombranti, inerti civili;

b) individuazione delle modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti Speciali, Speciali Assimilabili e Pericolosi  il loro riciclaggio e il loro riutilizzo ai fini del recupero di materia e/o energia;

c) delimitazione dei bacini di utenza secondo criteri di omogeneità, in relazione alla componente demografica, all’estensione e alle caratteristiche territoriali, alla viabilità;

d) individuazione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti;

e) individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento con eventuali  centri di raccolta e selezione;

f) individuazione per ogni localizzazione dei soggetti titolari della realizzazione dei nuovi impianti e dell’adeguamento degli esistenti;

g) valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti. 

 

    

 Delimitazione dell’ambito di azione.

    

L’approccio metodologico seguito tende a valutare, come singolo microsistema economico, l’intera filiera di lavorazione, intesa come trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, che coinvolge i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale di Benevento.

Il presente studio identificherà, in seguito, le tipologie dei rifiuti prodotti nell'ambito territoriale della Provincia di Benevento. La loro classificazione, espressa come tipologie e matrice di rifiuto e con l’identificazione delle categorie riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, come indicato nella Direttiva comunitaria 94 / 3 / CE in allegato al D.lgs. 22/97 e succ. modif. e integraz.

   

      

Categorie di rifiuti trattati nel presente studio.

   

Come sarà meglio esposto in seguito, ogni categoria di rifiuto, o gruppo di categorie omogenee, avrà una gestione ad essa specificatamente dedicata allo scopo di ottimizzare differenti parametri o quantità legate sia alle caratteristiche tecnologico-gestionali, sia alle caratteristiche ambientali e sociali.

Per definizione prenderemo in esame le seguenti matrici di rifiuto:

 

   carta,  cartone

   vetro

   plastica

   inerti (piccole demolizioni e sanitari)

   sfalci e potature

   metalli ferrosi

   rifiuti pericolosi di cui in particolare:

-   medicinali scaduti

-   pile esauste

-   accumulatori al piombo

-   tubi fluorescenti o altri rifiuti contenenti mercurio

-   toner e cartucce esauste

  oli minerali

  oli vegetali e animali

  beni durevoli e beni soggetti a bonifica da CFC (frigoriferi, condizionatori)  

La riconduzione alla normativa vigente per l’attribuzione del codice di identificazione rifiuto, catalogo europeo rifiuti, è di seguito specificata:

 

Clicca per visualizzare tab. 1.2 - Codici di identificazione rifiuti

   

    

Ambito territoriale di riferimento.

  

Posta la giusta attribuzione, per la codifica rifiuti, l’ambito territoriale è espresso attraverso la tabella dei comuni di seguito riportata, dove si analizzano le caratteristiche demografiche e socio-economiche.

 

Clicca per visualizzare Tab. 2.2 - Caratteristiche demografiche e socio-economiche dei Comuni della Provincia

    

   

1.3 Il quadro normativo in materia di rifiuti

 

Le norme che disciplinano la materia dei rifiuti e che è doveroso richiamare si suddividono in relazione all’ambito decisionale in cui sono state promulgate: a) Unione Europea; b) Stato; c) Regione.  

  

 

I programmi di azione della Unione Europea

 

L’Unione Europea ha iniziato ad elaborare un’azione comunitaria in materia di rifiuti già nel 1° Programma di Azione approvato il 22.11.1973, dove l’impegno comune era dichiarato necessario e se ne affermava l’intento di assumerlo.

 

L’azione prioritaria della Comunità europea è volta ad evitare la produzione e ridurre la nocività dei rifiuti prima di prevederne il recupero e le modalità di smaltimento definitivo.

Passando in rassegna i vari programmi d’azione della Comunità, a partire dal primo (1973-1976), si intravede la necessità di un intervento di tipo curativo sia nel risolvere alcuni problemi prioritari di smaltimento, sia nell’eliminare le cause di eventuali distorsioni di concorrenza nel settore della loro gestione.

Nel secondo (1977-1981) e nel terzo (1982-1986) sono indicate le strategie da condurre contro gli sprechi e garantire la salvaguardia e la buona gestione delle risorse naturali. In quel periodo furono delineati grandi orientamenti di una politica articolata in tre direzioni:

  • la prevenzione della produzione;

  • il riciclaggio e la riutilizzazione;

  • lo smaltimento corretto dei residui non ricuperabili.

Questo triplice orientamento è stato confermato nel quarto programma d’azione (1987-1992), insistendo sulla necessità di iniziative in materia di “tecnologie pulite” e “prodotti puliti”. Qui viene anche sottolineata l’opportunità di un’azione che si situi, oltre che sul piano normativo, sul piano degli incentivi economici e dell’azione informativa.

Nella Risoluzione del Consiglio del 7 Maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti (90/C 122/02), sono molto importanti gli orientamenti considerati quali la valorizzazione, la prevenzione attraverso le tecnologie pulite ed i prodotti puliti ed ancora quelle azioni di risanamento che rappresentano un grande sforzo di risorse per il prossimo futuro. In definitiva, il quadro della politica comunitaria si è composto con la seguente articolazione:

  • Orientamenti politici fondamentali

  1. Il trattato CEE

  2. I programmi d’azione

  • Primo orientamento strategico: la prevenzione

  1. La prevenzione attraverso le tecnologie

  2. La prevenzione attraverso i prodotti

  • Secondo orientamento: la rivalorizzazione

  • Terzo orientamento: ottimizzazione dello smaltimento

  • Quarto orientamento: regolazione dei trasporti

  • Quinto orientamento: l’azione di risanamento

Il quinto programma d’Azione (1993-1998) pone in modo più incisivo gli aspetti della selezione, riciclaggio, recupero energetico ed inoltre norme più severe relativamente allo smaltimento sicuro. Può risultare difficile sin d’ora prevedere quali e quanti provvedimenti produrrà l’applicazione del programma, ma sicuramente c’è da aspettarsi che siano notevoli e di grande incidenza nella politica dei rifiuti di tutti gli Stati membri.

La Comunità si è espressa da tempo, attraverso atti normativi, in maniera incisiva e determinata per quanto attiene al recupero.

La Direttiva 75/442/CEE all’Art. 3 prevede infatti che gli stati membri adottino le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l’estrazione dai medesimi di materie prime od energie, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

Direttive successive, quali la 78/319/CEE, fanno poi esplicito riferimento alla necessità di intervenire con puntualità, mediante normative nazionali, sul recupero e sulla riduzione dei rifiuti.

Ancora più significative in tema di smaltimento con recupero sono altre due più recenti direttive: la 91/156/CEE, che modifica la 75/442/CEE, e la 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi.

Nella 91/156/CEE all’Art. 3 si invitano gli Stati membri ad adottare misure appropriate per promuovere:

  • il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo ed ogni altra azione ad ottenere materie prime secondarie;

  • l’uso dei rifiuti come fonte di energia.

Più importante dell’enunciazione dei principi generali è la grossa innovazione introdotta nel campo delle modalità di gestione degli impianti di incenerimento rifiuti e sui valori limite delle emissioni in atmosfera, con la 94/67/CE.

Ai fini di esaurire l’informazione sui riferimenti normativi che in ambito comunitario sono stati emanati sui rifiuti in generale, se ne riporta un elenco completo nel seguito.  

 

  

  

    

Normativa nazionale  

 

In materia di rifiuti, una disciplina organica è stata introdotta in Italia nel 1982, col DPR 915 che ha dato attuazione, dopo diversi anni, alle direttive comunitarie 75/442 (rifiuti), 76/403 (smaltimento PCB e PCT), 78/319 (rifiuti tossico-nocivi). In precedenza a norme indifferenziate di carattere sanitario era affidato il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti, in maniera purtroppo poco incisive dal momento che mancavano, ad esempio, disposizioni sanzionatorie appropriate (L. 1265/34, L. 366/41, etc...)

Il DPR 915 regolamenta tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, comprendendo in questo i vari momenti del conferimento, raccolta, spazzatura, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo.

Lo smaltimento è preso in considerazione in relazione agli aspetti di salvaguardia della salute umana e protezione dell’ambiente.

I principi fondamentali cui si ispira il decreto, gli stessi contenuti nelle direttive comunitarie, sono i seguenti:

  • l’attività di smaltimento rifiuti deve essere disciplinata attraverso programmi pubblici;

  • le imprese e le aziende che provvedono allo smaltimento devono essere a ciò autorizzate;

  • devono essere promossi sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti, recuperando da essi materiali ed energia;

  • il costo dello smaltimento deve essere sostenuto da chi produce il rifiuto.

Il Decreto citato introduce finalmente una classificazione dei rifiuti e stabilisce le rispettive competenze dei vari Organi dello Stato. In particolare, viene sancita la competenza delle Regioni alla pianificazione degli interventi necessari, tramite l’elaborazione, predisposizione e aggiornamento dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti.

Viene inoltre definito un sistema di autorizzazione per le diverse fasi dello smaltimento e per i differenti tipi di rifiuto.

A questo decreto capostipite hanno poi fatto seguito parecchie disposizioni normative quali Leggi, Decreti, Delibere Ministeriali, che compongono l’odierna nostra legislazione in materia.

In linea generale, si può dire che essa sia improntata ad una certa severità, basandosi su un’applicazione rigorosa dei controlli autorizzatori e sull’impiego generalizzato della sanzione penale nei casi di inosservanza dei controlli prescritti. Questa severità unita allo stato di incertezza derivante dalla non sempre valida efficienza ed organizzazione degli apparati burocratici induce comportamenti prudenziali nel rispetto degli obblighi burocratici.

Per altro verso, la legislazione italiana è fortemente carente sia sul piano dell’incentivo all’innovazione tecnologica, sia su quello dell’impulso e del rispetto delle esigenze del mercato. Le regole sono state giustamente concepite con l’unica finalità di salvaguardare il cittadino che deve poter godere di buone condizioni di salute individuale e di salubrità ambientale, ma non anche in funzione della creazione di adeguate opportunità tecnologiche ed economiche per chi, come operatore, deve garantire l’efficienza e la razionalità delle modalità di gestione dei rifiuti.

A queste e ad altre carenze non citate ha cercato di ovviare il Decreto Legislativo sulla gestione dei rifiuti n. 22 del 05/02/1997, che attua, in 58 articoli e 6 allegati, le Direttive Comunitarie 91/156, 91/689, 94/62 rispettivamente sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e relativi rifiuti. Esso costituisce la nuova Legge Quadro nazionale in materia di rifiuti ed introduce nella nostra legislazione una serie di novità amministrative per chi si occupa di recupero e di smaltimento.

Si definisce il recupero e su quali materiali esso può essere condotto, e vengono individuate ed elencate le operazioni che possono essere attuate per conseguirlo.

Anche per lo smaltimento il Decreto è innovativo, non limitandosi a considerare la discarica come l’unico recapito finale dei rifiuti non ricuperabili, ma contemplando altre 14 operazioni di smaltimento. Inoltre, dal 1° gennaio dell’anno 2000 si potranno destinare a discarica solo i rifiuti inerti e quelli che residuano da operazioni di recupero o di trattamento e smaltimento particolari.

Una grande enfasi è infine dedicata alla gestione dei rifiuti da imballaggio, con il chiaro obiettivo della riduzione drammatica del quantitativo di rifiuto urbano prodotto.

Purtroppo, rimangono ancora irrisolti diversi problemi nell’applicazione del D.Lgs., che ne rimanda l’operatività pratica di numerosi aspetti a una settantina di successivi decreti, al momento non ancora emanati. A seguito delle osservazioni da parte dell’U.E. contenute nella Nota della Commissione n. 6465 del 29.09.97, il citato Decreto è comunque stato emendato dal D.Lgs. n. 389 del 08.11.1997.  

 

  

    

     

Normativa regionale  

  

La Regione Campania per iniziativa propria e/o secondo quanto previsto in applicazione di leggi nazionali, ha emanato numerose norme (leggi, deliberazioni, regolamenti, circolari, etc.) in materia di rifiuti.

In ordine cronologico, la legislazione regionale di settore viene elencata al termine del presente paragrafo.

Omettendo di commentare le norme ed i Piani degli anni ‘70 e ‘80, ormai completamente superati, e considerando gli strumenti più recenti, già la Legge regionale n° 10 del 10.02.1993 fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.

Quest’ultimo, a seguito delle osservazioni scaturite negli anni successivi, è stato aggiornato una prima volta nel 1995 (approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 054 del 03.03.1995, ma non ratificato dal C.R. a causa del termine anticipato della legislatura), e una seconda volta nel 1996, con l’adozione da parte della Regione il 31.12.1996, ma nel frattempo accadevano eventi istituzionalmente significativi in materia di rifiuti, descritti nel seguito.

 

Commissariamento della Regione Campania

 

La Regione Campania è stata commissariata a causa dell’emergenza rifiuti ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18.03.1996 e del Ministro degli Interni n. 2470 del 31.10.1996. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario Delegato con il compito di redigere un Piano di interventi di emergenza e di curarne l’attuazione per assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi Speciali ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi. Con successiva O.P.C.M. n. 2560 del 02.05.97 è stato disposto l’adeguamento del Piano adottato dal Commissario Delegato il 31 dicembre 1996 al Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22.

Ha preso così forma e sostanza il “Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania”, datato giugno 1997, che costituisce il più aggiornato strumento normativo locale in materia.

  

   

  

Sommario dei riferimenti normativi

  

  

A - Riferimenti normativi comunitari

  • Direttiva del Consiglio (75/442/CEE) “Relativa ai rifiuti”

  • Direttiva del Consiglio (89/369/CEE) “Prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani”

  • Direttiva del Consiglio (89/429/CEE) “Riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani”

  • Direttiva del Consiglio (90/667/CEE) “Norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE”

  • Direttiva del Consiglio (91/156/CEE) “Modifica alla direttiva 74/442/CEE relativa ai rifiuti”

  • Direttiva del Consiglio (91/689/CEE) “Relativa ai rifiuti pericolosi”

  • Direttiva del Consiglio (92/50/CEE) “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi”

  • Regolamento (CEE) n° 259/93 del Consiglio “Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”

  • Regolamento (CEE) n° 1836/93 del Consiglio “Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit”

  • Decisione della Commissione (94/3/CE) “Istituzione di un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti”

  • Decisione del Consiglio (94/721/CE) “Adegua, conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n° 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”

  • Decisione del Consiglio (94/774/CE) “Relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n° 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuto all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”

  • Direttiva 94/67/CE del Consiglio “incenerimento dei rifiuti pericolosi”

  • Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Imballaggi e rifiuti di imballaggio”

  • Decisione del Consiglio (94/904/CE) “Istituzione di un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi”

  • Proposta modificata di direttiva del Consiglio “Relativa alle discariche di rifiuti” COM (93) 275 defin.

  • Proposta modificata di direttiva del Consiglio “Relativa alla responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti”

 

 

B - Riferimenti normativi nazionali

  • Costituzione della Repubblica (Artt. 41, 117)

  • Codice Civile (Artt. 927, 928, 929, 2729)

  • Codice Penale (Artt. 427, 439)

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Capo V)

  • R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (Art. 298)

  • D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Artt. 10, 10-quater)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

  • Legge 10 maggio 1976, n. 319

  • D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (capo I)

  • D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

  • Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984

  • Circolare Ministero delle finanze 29 marzo 1985, n. 26

  • Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Art. 6)

  • D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 (Art. 44)

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Art. 67, comma 2)

  • D.L. 31 agosto 1987, n. 361, conv. L. 29.10.1987, n. 441

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

  • D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Art. 4)

  • D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

  • D.L. 9 settembre 1988, n. 397, conv. L. 9.11.1988, n. 475

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 22 ottobre 1988, n. 457

  • D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, conv. L. 10.2.1989, n. 45

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 66, conv. L. 24.4.1989, n. 144 (Art. 25)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 26 aprile 1989

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 25 maggio 1989

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 26 gennaio 1990

  • Legge 8 giugno 1990, n. 142

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Artt. 14, 16)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 29 maggio 1991

  • D.P.C.M. 7 giugno 1991, n. 308

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 21 giugno 1991, n. 324

  • D.P.R. 25 luglio 1991

  • Decreto Ministero della marina mercantile e dell’ambiente 31 ottobre 1991, n. 459

  • D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95

  • D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99

  • D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 100

  • Decreto Ministero della sanità 28 gennaio 1992

  • Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Art. 4, comma 4)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 14 dicembre 1992

  • Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Art. 12)

  • D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. L. 19.3.1993, n. 68 (Art. 21)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 26 luglio 1993, n. 392

  • D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507

  • Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Artt. 19, 20)

  • Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Artt. 38, 39)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 28 marzo 1994

  • D.L. 6 maggio 1994, n. 279 (decaduto)

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 25 maggio 1994

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 5 settembre 1994

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 16 gennaio 1995

  • D.L. 10 maggio 1995, n. 162

  • D.L. 10 luglio 1995, n. 274

  • Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Artt. 3, 6,43)

  • D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22

  • D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

C - Riferimenti normativi regionali

  • Legge Regionale 19 novembre 1973, n. 23

  • Delibera C.R. 28 aprile 1975, n. 88/15

  • Delibera G.R. 25 giugno 1982, n. 5590

  • Delibera C.R. 12 dicembre 1984, n. 195/5

  • Delibera G.R. 20 novembre 1986, n. 0193

  • Delibera C.R. 17 luglio 1987, n. 118/6

  • Delibera G.R. 24 maggio 1988, n. 1423

  • Delibera G.R. 15 luglio 1988, n. 2616

  • Delibera G.R. 29 luglio 1988, n. 3326

  • Delibera G.R. 22 dicembre 1988, n. 7113

  • Delibera G.R. 4 marzo 1989, n. 1683

  • Delibera G.R. 24 ottobre 1990, n. 5184

  • Delibera G.R. 27 novembre 1990, n. 6347

  • Delibera G.R. 19 giugno 1991, n. 059

  • Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10

  • Delibera G.R. 10 novembre 1996, n. 7014

Atti legislativi nazionali di specifico interesse regionale per la Campania:

  • OPCM 11 febbraio 1995

  • OPCM 18 marzo 1996, n. 2425

  • OPCM 31 ottobre 1996, n. 2470

  • DPCM 30 dicembre 1996

  • OPCM 02 maggio 1997, n. 2560.